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Legge 28/03/2003 n. 533. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con Decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. 4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. 5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del Decreto- Legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del Decreto-Legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchè delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270. 6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente. 7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. 8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.". Art. 6. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Note all'art. 6: -La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Vedi al riguardo la nota relativa agli articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2. Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della Costituzione e l'art. 10 della predetta Legge costituzionale n. 3 del 2001: "116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/ Su"dtirol e la Valle d'Aosta/Vallee D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con Legge costituzionale. La regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con Legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La Legge è approvata dalle Camere a maggioranza asso luta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.". "10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente Legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.". Art. 7. (Disposizioni finali e attuative) 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. 2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale. 4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola prima- ria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa. 6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella Legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economicofinanziaria. 7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. 10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12. La Legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata. 13. La Legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli Lavori preparatori Senato della Repubblica (atto n. 1306): Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002. -Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali. -Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002. -Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti). - Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002. - Camera dei deputati (atto n. 3387): Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. - Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003. -Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003. -Senato della Repubblica (atto 1306/B): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a. - Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003. -Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003. Note all'art. 7: - Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle note riportate all'art. 2. - Per l'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2. - Per il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note riportate all'art. 1. - La Legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così recita: "11-ter (Copertura finanziaria delle leggi) . (Omissis) . 2. I disegni di Legge, gli schemi di Decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. (Omissis). |
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